Regolamento (UE) 2025/40
Regolamento 2025/40 PPWR
Leggere attentatamene le note in fondo alla pagina
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' UE













































Note:
Le dichiarazioni di conformità UE riportate nella presente pagina sono state redatte in conformità al Regolamento (UE) 2025/40. Sono valide per gli articoli consegnati con DDT dal 12/08/2026 in poi.
Con le stesse viene dichiarato il rispetto delle prescrizioni Art. 5; Art. 6 primo comma; Art. 11 (tutti gli imballaggi oggetto delle dichiarazioni non sono riutilizzabili, così come definito all’Art. 11 Regolamento (UE) 2025/40).
Le dichiarazioni verranno integrate dalle prescrizioni degli articoli da 6 a 12 quando tali articoli diventeranno applicativi
Le dichiarazioni di conformità UE sono valide solamente per gli articoli per i quali la Cristianpack S.r.l. è qualificata come FABBRICANTE (1) così come definito al punto 13) Comma 1Art. 3 Regolamento (UE) 2025/40.
Nel caso il FABBRICANTE sia soggetto diverso dalla Cristianpack S.r.l., sarà tale soggetto a dover redigere la dichiarazione di conformità. La Cristianpack S.r.l. è a disposizione nel fornire, su richiesta dichiarazione di rispetto Art. 5 del Regolamento (UE) 2025/40.
Le dichiarazioni di conformità UE sono riferite solamente agli imballaggi nello stato in cui sono consegnati (salvo disimballo e rimballo, eventuale montaggio, riempimento). Ogni modifica all’imballaggio (es. stampa, taglio, sezionatura, saldatura, modiche volumetriche, applicazione di accessori, ecc.) costituisce produzione di nuovo imballaggio e conseguente emissione di nuova dichiarazione di conformità UE da parte del soggetto che ha apportato le modifiche il quale viene configurato come Fabbricante.
(1) Definizione di Fabbricante
FABBRICANTE: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:
a) Fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
b) Se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio;